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		<title>RESPONSABILITA&#8217; PENALE DI CONTRIBUENTI E PROFESSIONISTI</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Numerose sono state le modifiche introdotte dal Decreto Monti che hanno compresso le posizioni giuridiche dei contribuenti nel già difficile rapporto col fisco, e con buona pace dello Statuto del Contribuente, introducendo strumenti più invasivi di controllo e transigendo sulla lesione dei diritti degli stessi. Particolare rilievo assumono le modifiche apportate al D.Lgs. 74/2000 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numerose sono state le modifiche introdotte dal Decreto Monti che hanno compresso le posizioni giuridiche dei contribuenti nel già difficile rapporto col fisco, e con buona pace dello Statuto del Contribuente,  introducendo  strumenti più invasivi di controllo e transigendo sulla lesione dei diritti degli stessi.<br />
Particolare rilievo assumono le modifiche apportate al D.Lgs. 74/2000 a tenore delle quali è sufficiente un’imposta evasa di 30 mila euro per far scattare i reati di dichiarazione fraudolenta o di omessa dichiarazione, e di 50 mila per dichiarazione infedele.<br />
Previsto il carcere per chi mente al fisco a fronte dell’art.11 del D.L. 201/11, che punta la propria strategia di contrasto al nero, sull’incentivazione della collaborazione con gli Uffici nella fase  antecedente all’accertamento (a seguito dell’invio  di questionari e richieste di informazioni) e sull’esame dei dati di natura finanziaria, infatti: “Chiunque a seguito delle richieste effettuate, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero commette reato”, pertanto l’unico modo di evitare il carcere per tutti coloro alle prese con questionari o richieste di informazioni dell’Amministrazione Finanziaria (contribuenti, professionisti, ed intermediari finanziari) sarà, dunque, la delazione fiscale o l’autodenuncia.<br />
La condotta di chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso in materia  di documentazione amministrativa  è stata equiparata al reato di falso materiale ed ideologico, punibile, ai sensi degli artt. 482 e 483 del codice penale, con la reclusione fino a tre anni. Tale situazione risulta potenzialmente ascrivibile non solo ai contribuenti, ma anche a professionisti ed a intermediari finanziari che si rendano colpevoli delle condotte incriminate, magari nell’ambito di un controllo su una persona dei cui dati siano in possesso.<br />
Tutti i professionisti, dunque, per non rischiare  di incorrere in sanzioni penali, dovranno rispettare e far rispettare le regole con intransigenza, senza concedere licenze o “sorvolare” davanti a richieste dei propri clienti, da considerarsi ormai illegali; Tutto ciò in virtù dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione secondo il quale  il professionista è solidalmente responsabile con il proprio cliente  per le violazioni e gli errori commessi nella compilazione delle dichiarazioni fiscali, a prescindere dalla circostanza  che il predetto risparmio abbia avvantaggiato esclusivamente il cliente, e dalla presenza o meno di dichiarazioni di manleva conseguenti all’”autorizzazione all’errore”.<br />
Ai fini penali, restano escluse tutte quelle condotte che pur integrando gli elementi oggettivi richiesti dall’art.11, non integrano nessuna delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 74/2000 in quanto prive del necessario connotato di pericolosità sociale; si tratta dei reati di dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, nonché delle ulteriori fattispecie di reato che, pur non associate alla fase dichiarativa, rappresentano figure criminali considerate di particolare pericolosità, come l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l’occultamento, la distruzione di documenti contabili, etc.</p>
<p>Dott. Fabio Pazzaglia</p>
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		<title>ACCERTAMENTI SU DATI FINANZIARI</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Sostanziale blindatura è stata apportata dal decreto Monti, all’utilizzo, in sede di accertamento, dei dati di natura finanziaria, ai fini della rettifica in materia di imposte sui redditi ed iva. Sono stati fissati, infatti, maggiori obblighi, in capo agli intermediari finanziari che dovranno trasmettere dal primo gennaio 2012, periodicamente all’anagrafe tributaria, le movimentazioni che hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sostanziale blindatura è stata apportata dal decreto Monti, all’utilizzo, in sede di accertamento, dei dati di natura finanziaria, ai fini della rettifica  in materia di imposte sui redditi ed iva.<br />
Sono stati fissati, infatti, maggiori obblighi, in capo agli intermediari finanziari che dovranno trasmettere dal primo gennaio 2012, periodicamente all’anagrafe tributaria, le movimentazioni che hanno interessato i rapporti con Banche, Poste Italiane, imprese di investimento, nonché ogni altro operatore finanziario, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.<br />
I dati in questione  serviranno per l’elaborazione  di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, in relazione all’abbassamento dei limiti soglia dell’utilizzo del denaro contante a mille euro, e nei confronti dei soggetti  non congrui e non coerenti  rispetto agli studi di settore.<br />
Anche ai fini del redditometro i dati di natura finanziaria saranno di fondamentale ausilio per le rettifiche in questione, in quanto diverrà evidente, per l’Amministrazione Finanziaria verificare la eventuale profonda discordanza tra le disponibilità finanziarie effettive fruite dal soggetto nel periodo d’imposta e risultanti dalle “entrate nel conto corrente”  rispetto a quelle dichiarate; e non solo, infatti anche le spese “prelevamenti, assegni, utilizzi di carte di credito o bancomat” dovranno avere una corrispondenza logica con il reddito dichiarato (si veda la precedente circolare sul nuovo redditometro pubblicata sul sito www.studiopazzaglia.it).<br />
I dati finanziari saranno conservati sino alla decadenza dei termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’iva, tenendo conto del raddoppio degli stessi in caso di violazioni di natura penale.<br />
Si ritiene che le comunicazioni in questione, sebbene operanti dal  primo gennaio 2012 possano riguardare anche i periodi d’imposta ancora aperti ai fini dell’accertamento (2007,2008,2009,2010,2011), con evidente buona pace del divieto di retroattività delle norme tributarie previste dallo “Statuto del Contribuente”.<br />
Da ultimo, appare necessario sottolineare due aspetti estremamente delicati del nuovo meccanismo accertativo, in primo luogo la previsione contenuta nell’art.32, comma 1, n.2 del D.P.R. 600/73, rispetto alla possibilità, da parte dell’A.F., di utilizzare il principio dell’inversione dell’onere della prova in relazione ai prelevamenti che non trovano giustificazione (bancomat ed assegni a sé medesimo) per i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, a fronte del quale detti prelevamenti vengono considerati somme ritirate per l’effettuazione di pagamenti “a nero” che a loro volta faranno scaturire introiti “a nero”; ed in secondo luogo, nell’accertamento ex art.38 D.P.R. 600/73, cosiddetto accertamento sintetico o redditometro, ove l’utilizzo  da parte dell’A.F., di presunzioni di maggior reddito basato sulla capacità di spesa trovano oggi, con la disponibilità dei dati finanziari, ulteriore elemento di supporto difficilmente opponibile per il suddetto meccanismo di inversione dell’onere della prova che in maniera molto semplice si sostanzia nel:” IO PRESUMO E TU PROVAMI IL CONTRARIO”.</p>
<p>Dott. Fabio Pazzaglia</p>
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		<title>NUOVE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Decreto Monti “salva Italia”, ha disposto ulteriori limitazioni alle transazioni in contanti ed assegni. L’art.12 del D.L. 201/2011, ha ridotto la soglia della limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore al di sotto dei mille Euro; tale soglia può essere modificata e rivista mediante decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ulteriori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Monti “salva Italia”, ha disposto ulteriori limitazioni alle transazioni in contanti ed assegni.<br />
L’art.12 del D.L. 201/2011, ha ridotto la soglia  della limitazione all’uso del contante  e dei titoli al portatore al di sotto dei mille Euro; tale soglia può essere modificata e rivista mediante decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.<br />
Ulteriori restrizioni sono state previste per la emissione di assegni bancari e postali liberi (privi della clausola di non trasferibilità), nonché per il rilascio di assegni circolari, vaglia postali o cambiari emessi senza clausola di  intrasferibilità  al di sotto dei mille Euro.<br />
I libretti bancari o postali di risparmio emessi al portatore non potranno  avere saldi pari o superiori a mille Euro, e dovranno essere estinti o ricondotti entro detta soglia entro il 31 marzo 2012, inoltre anche per le Pubbliche Amministrazioni, nell’ottica  di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi amministrativi e finanziari derivanti dalla gestione del denaro contante, è stato previsto il divieto dell’utilizzo di contante per il pagamento di tutta una serie di spese, qualora le stesse superino i mille Euro.<br />
Di particolare importanza appare sottolineare il divieto vigente per le cosiddette “operazioni frazionate”, che secondo il Ministero delle Finanze e dell’Economia, si realizzano rispetto al valore complessivo della transazione indipendentemente dai mezzi utilizzati per il pagamento (es. pag.to di prestazione di un servizio effettuata mediante carta di credito per € 600 e denaro contante per € 500, è comunque un’operazione vietata perché extra soglia). Viceversa, e pienamente legittimo, il caso in cui i pagamenti avvengano in momenti diversi in conseguenza di un preventivo accordo tra le parti di natura contrattuale, (es. pagamento di una fattura di € 1500 dilazionata in tre rate di € 500 ciascuna), ovviamente il frazionamento non deve essere “artificioso”, nel senso  che la rateizzazione inferiore alla soglia sia prevista da prassi commerciale ovvero conseguenza della libertà contrattuale.<br />
Infine si richiama l’attenzione di tutti coloro i quali si servono di professionisti del settore contabile o di centri elaborazione dati per la redazione materiale della propria contabilità, sulla grande rischiosità di alcune classiche operazioni contabili (pagamenti fatture, finanziamenti tra soci e società, trasferimenti infragruppo tra società, distribuzione di utili a soci, pagamenti in contanti derivanti da contratti, etc)  le quali se poste in essere  per importi pari o superiori a mille Euro, determinano l’obbligatorietà da parte del professionista o  responsabile del CED, della effettuazione di apposita segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), entro i 30 giorni successivi  al momento in cui prende atto di tali irregolarità, con conseguenze sanzionatorie estremamente pesanti, dall’1-5% fino al 40% dell’importo della transazione con un minimo di € 3.000.<br />
Benchè il Decreto abbia efficacia dal 6 dicembre, è stato contemplato un periodo transitorio nel quale , le irregolarità non vengono sanzionate; tale periodo cesserà il 31 gennaio 2012.</p>
<p>Dott. Fabio Pazzaglia</p>
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		<title>D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Ritengo utile evidenziare alcuni aspetti di maggior rilievo del decreto legge di ferragosto convertito nella Legge 148 il giorno 16 di settembre, seguiranno poi degli ulteriori approfondimenti su questioni di natura prettamente fiscale. FISCO REGIONALE Concessa alle Regioni la facoltà di aumentare, dal 2012 l’aliquota di base dell’addizionale in misura dell’1,4% nel 2012 e 2013, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritengo utile evidenziare alcuni aspetti di maggior rilievo del decreto legge di ferragosto convertito nella Legge 148 il giorno 16 di settembre, seguiranno poi degli ulteriori approfondimenti su questioni di natura prettamente fiscale.</p>
<p>FISCO REGIONALE<br />
Concessa alle Regioni la facoltà di aumentare, dal 2012 l’aliquota di base dell’addizionale in misura dell’1,4% nel 2012 e 2013, del 2% nel 2014 e del 3% nel 2015.</p>
<p>FISCO COMUNALE<br />
Anticipato al 2012 lo sblocco, da parte dei Comuni,  delle addizionali Irpef, che potranno introdurre richieste differenziate  secondo gli scaglioni di reddito previsti per le aliquote irpef. Rimane, a Comuni, la possibilità della previsione di soglie di esenzione totale.</p>
<p>IMPOSTA DI TRASCRIZIONE ACQUISTO AUTOVEICOLI<br />
Dalla precedente imposta fissa, si passa all’applicazione dell’imposta in percentuale  proporzionata alla potenza fiscale del veicolo.</p>
<p>FESTIVITA’<br />
Dal 2012 un Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilirà un calendario delle festività introdotte con legge dello Stato, escluse le festività concordatarie, il 25 aprile, il 1 maggio, e il 2 giugno. In pratica avverrà lo spostamento alla domenica delle feste patronali con l’eccezione di Santi Pietro e Paolo (Roma), e San marco (Venezia).</p>
<p>ALIQUOTA IVA<br />
L’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto passa dal 20 al 21%.</p>
<p>ANTIRICICLAGGIO<br />
La soglia massima per l’utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore, viene abbassata ad un importo pari ad Euro 2.500,00.</p>
<p>FATTURE PROFESSIONISTI<br />
La mancata emissione del documento fiscale previsto per le prestazioni eseguite dai professionisti determinerà la sospensione degli stessi dall’Ordine di appartenenza per un periodo che andrà da tre giorni ad un mese.</p>
<p>RENDITE FINANZIARIE<br />
Dal 1 gennaio 2012 le aliquote delle imposte sostitutive del 12,5% e del 27% sono unificate al 20%. Rimangono invariate le aliquote del 12,5% per i titoli di Stato ed equiparati. La nuova aliquota del 20% si applica ai dividendi percepiti dal 1 gennaio 2012.</p>
<p>DETRAZIONE DEL 36%<br />
Nel caso di vendita di un immobile per il quale sia in corso la detrazione annuale del 36% per spese di ristrutturazione, il beneficio fiscale rimasto non fruito dal cedente passerà a favore dell’acquirente.</p>
<p>STUDI DI SETTORE<br />
Bloccati gli accertamenti da studi di settore per i contribuenti congrui nell’anno precedente rispetto a quello accertato.</p>
<p>SOCIETA’ COOPERATIVE<br />
Aumentata la base imponibile ai fini Ires delle società cooperative al 40%, le cooperative di consumo al 65%, invariate le cooperative agricole. Altra disposizione  colpisce l’utile destinato alla riserva minima obbligatoria nella misura di un decimo, pertanto le banche di credito cooperativo che devono obbligatoriamente accantonare a riserva il 70% degli utili hanno un aumento della base imponibile Ires del 7%.</p>
<p>SOCIETA’ DI COMODO<br />
Le società di capitali risultanti “società di comodo” assoggettano il reddito minimo determinato all’aliquota Ires del 38%, dal 1 gennaio 2012. Si considerano di comodo anche se hanno superato le soglie di ricavi minimi le società che dichiarano una perdita per tre esercizi consecutivi. La norma scatta anche in presenza di due esercizi su tre in perdita ed il terzo con un reddito inferiore al minimo di legge.</p>
<p>UTILIZZO DEI BENI SOCIETARI<br />
Nel caso di concessione di beni in uso a soci per corrispettivi inferiori al valore corrente, i relativi costi sono indeducibili per la società. Il socio che utilizza i beni della società deve dichiarare nel modello unico un importo pari alla differenza tra valore dell’uso e prezzo eventualmente pagato.<br />
Introdotto l’obbligo di comunicare al fisco i beni della società che vengono utilizzati dai soci, inoltre sono previsti controlli sulle persone fisiche che utilizzano beni sociali ai fini del redditometro.</p>
<p>PROFESSIONI<br />
Il compenso del professionista deve essere pattuito per iscritto. La tutela del cliente è garantita anche dall’obbligo, per il professionista, di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale.<br />
E’ consentita la pubblicità professionale purchè sia trasparente veritiera e corretta.</p>
<p>LIBERTA’ D’IMPRESA<br />
Cancellate le licenze e le autorizzazioni, e anche le limitazioni territoriali all’esercizio dell’attività d’impresa; abolite le distanze minime tra concorrenti e i divieti di commercializzazione di  prodotti per talune categorie. Abolita l’imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o servizi e l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.</p>
<p>REGOLARIZZAZIONE<br />
In caso di pagamenti ritardati, al momento della regolarizzazione è prevista la semplice annotazione  e non più la cancellazione del ritardato pagamento.</p>
<p>CONTRATTI DI PROSSIMITA’<br />
Si tratta di accordi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni  dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, che possono definire norme finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione, all’emersione di lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. Inoltre possono approvare norme in deroga alle leggi e ai contratti collettivi, con il solo vincolo del rispetto della Costituzione, delle normative comunitarie, e delle convenzioni internazionali sul lavoro.</p>
<p>Dott. Fabio Pazzaglia</p>
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		<title>D.L. 13 Maggio 2011 n. 70</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Si evidenziano di seguito le principali novità in materia di accertamento e riscossione del decreto “Sviluppo”. VERIFICHE FISCALI Nei confronti dei lavoratori autonomi ed i soggetti in contabilità semplificata gli accessi degli operatori tributari, civili e militari, per l’esecuzione delle verifiche, non potranno durare più di 15 giorni, prorogabili di altri 15 in caso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si evidenziano di seguito le principali novità in materia di accertamento e riscossione del decreto “Sviluppo”.</p>
<p>VERIFICHE FISCALI<br />
Nei confronti dei lavoratori autonomi ed i soggetti in contabilità semplificata gli accessi degli operatori tributari, civili e militari, per l’esecuzione delle verifiche, non potranno durare più di 15 giorni, prorogabili di altri 15 in caso di particolare complessità dell’indagine. Tale computo si riferisce ai giorni di effettiva presenza presso la sede del contribuente.<br />
Gli accessi da parte dei funzionari della Guardia di Finanza, devono essere effettuati “in borghese”, inoltre, i controlli presso le aziende, provenienti da diverse autorità amministrative devono svolgersi in via unificata, in modo da arrecare il minor danno possibile all’attività.<br />
I contribuenti non devono fornire informazioni che sono già in possesso del Fisco  e degli enti previdenziali, ovvero che da questi possono essere direttamente acquisiti da altre amministrazioni.</p>
<p>ACCERTAMENTI ESECUTIVI<br />
Sono tali gli atti di accertamenti emessi dal 1 ottobre 2011. Il decreto ha previsto che l’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni decorrenti dall’affidamento in carico del credito ad Equitalia, salvo il caso che l’esattore venga a conoscenza di elementi idonei ad integrare il fondato pericolo per il pregiudizio della riscossione.<br />
Quindi i nuovi termini fissati dalla norma sono:<br />
1)	dalla notifica dell’avviso di accertamento, la presentazione del ricorso con istanza di sospensione entro i normali termini del processo tributario;<br />
2)	270 giorni di sospensione (90+180), prima dell’inizio delle azioni esecutive (pignoramenti), dalla notifica dell’atto, da parte di Equitalia.<br />
Quanto sopra non opera per fermi ed ipoteche che potranno essere attuati decorsi i 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.</p>
<p>DILAZIONE AVVISI BONARI<br />
Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazioni automatiche o controlli formali delle dichiarazioni dei redditi potranno essere dilazionati a prescindere dall’importo e senza la dimostrazione del temporaneo stato di difficoltà economica. Rimane la garanzia solo se le rate successiva alla prima saranno nel complesso superiori ad Euro 50.000,00.<br />
Pertanto la rateazione degli avvisi bonari potrà avvenire: in un massimo di 6 rate trimestrali se le somme non superano Euro 5.000,00; in un massimo di venti rate trimestrali se le somme superano Euro 5.000,00; previa prestazione della garanzia fisejussoria o ipotecaria se le rate successive alla prima superano la somma di Euro 50.000,00.</p>
<p>RISCOSSIONE FRAZIONATA IN COSTANZA DI CONTENZIOSO<br />
Per gli accertamenti gravati da ricorso aventi ad oggetto imposte dirette Iva ed Irap, la riscossione potrà avvenire:<br />
•	immediatamente per un terzo degli importi dovuti a titolo d’imposta;<br />
•	in caso di sentenza sfavorevole di primo grado per i due terzi degli importi dovuti a titolo di sanzione;<br />
•	in caso di sentenza di secondo grado sfavorevole, per il residuo degli importi dovuti sia a titolo di imposta che a titolo di sanzione</p>
<p>TEMPI PER LA DECISIONE DELLA SOSPENSIVA<br />
Nel processo tributario l’istanza di sospensione della procedura esecutiva è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.</p>
<p>CREDITI DI IMPORTO FINO A 2.000,00 EURO<br />
In tutte le ipotesi di riscossione coattiva per debiti di importo fino a 2.000,00 euro, le azioni esecutive e cautelari sono precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.</p>
<p>IPOTECA ESATTORIALE<br />
Per debiti erariali superiori agli 8.000,00 euro, Equitalia è tenuta a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni sarà iscritta ipoteca. Detta ipoteca non potrà essere iscritta:<br />
•	se l’importo complessivo del debito è inferiore ad Euro 8.000,00;<br />
•	se l’importo complessivo del debito è inferiore ad Euro 20.000,00, al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni: la pretesa su cui si fonda l’ipoteca sia contestata in giudizio o ancora contestabile; e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare  dallo stesso adibita ad abitazione principale<br />
Coerentemente, tali nuovi limiti e condizioni valgono anche per l’espropriazione immobiliare.</p>
<p>TASSO DEGLI INTERESSI FISCALI<br />
Gli interessi previsti per il versamento, i rimborsi, e la riscossione dei tributi possono essere stabiliti con decreto ministeriale, nei limiti di un punto percentuale  di differenza rispetto al tasso di interesse legale.</p>
<p>COMPUTO INTERESSI DI MORA<br />
Gli interessi di mora si calcolano sull’importo iscritto a ruolo con l’esclusione delle somme relative alle sanzioni pecuniarie ed agli interessi.</p>
<p>RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI<br />
Dal 1 gennaio 2012 i Comuni gestiranno in proprio la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali sulla base della ingiunzione fiscale, che ha il valore di titolo esecutivo, ed attraverso le norme previste dal R.D. 14 aprile 1910, n.639.</p>
<p>RISCOSSIONE CREDITI INPS<br />
I contributi e premi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps in base alla dichiarazione dei redditi e non versati, sono ora riscossi attraverso l’emissione, da parte dell’Istituto, di un avviso di addebito, che avrà valore di titolo esecutivo.</p>
<p>DICHIARAZIONI DEI REDDITI<br />
I contribuenti possono integrare le dichiarazioni dei redditi e dell’irap al fine di modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in opzione per la compensazione del credito, presentando una nuova dichiarazione per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione da modificare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione originaria e semprechè il rimborso non sia stato già erogato anche in parte.</p>
<p>Dott. Fabio Pazzaglia</p>
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		<title>CEDOLARE SECCA AFFITTI</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 11:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate relativo all’applicazione della cedolare secca sugli affitti: 21% per i contratti a canone libero, e 19% per quelli concordati. Per tutti i proprietari di immobili con contratti di locazione in corso, o da stipulare, che esercitano l’opzione, secondo le modalità previste, la cedolare sugli affitti sostituisce l’IRPEF, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emanato il provvedimento del Direttore  dell’Agenzia delle Entrate relativo all’applicazione della cedolare secca sugli affitti: 21% per i contratti a canone libero, e 19% per quelli concordati.<br />
Per tutti i proprietari di immobili con contratti di locazione in corso, o da stipulare, che esercitano l’opzione, secondo le modalità previste, la cedolare sugli affitti sostituisce l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo<br />
L’opzione, telematica o cartacea, una volta esercitata, vale per l’intera durata del contratto, e non deve essere più confermata; i ripensamenti  però, sono possibili  ogni anno e andranno comunicati secondo modalità ancora da stabilire.<br />
La cedolare dà un piccolo vantaggio anche agli inquilini perché cancella l’adeguamento dei canoni in base all’inflazione Istat. Per questo, il proprietario che sceglie la cedolare deve inviare all’inquilino una raccomandata in cui spiega di rinunciare all’aumento annuale, infatti essendo un imposta sostitutiva determinata in misura fissa su un reddito predeterminato in contratto, lo stesso non può variare annualmente per effetto dell’adeguamento Istat.<br />
Ma analizziamo per gradi il calcolo di convenienza dell’applicazione della nuova imposta sostitutiva.<br />
In primo luogo deve essere calcolato il proprio reddito imponibile irpef al netto del reddito da locazione in modo da determinare il proprio scaglione di reddito in cui collocare i proventi della locazione al lordo dell’adeguamento Istat; successivamente si calcola l’irpef sui canoni, che devono essere considerati all’85% (a libero mercato), ed al 59,5% (se contratti concordati), applicando l’aliquota irpef del proprio scaglione di reddito, oltre alle addizionali regionali e comunali. A queste vanno aggiunte l’imposta di registro (2%  sul canone annuale) che deve essere versata ogni anno per l’intera durata contrattuale, e l’imposta di bollo. Dal totale delle imposte così determinate si sottrae l’importo dei canoni percepiti annualmente per stabilire l’introito netto percepito.<br />
Relativamente alla cedolare secca, deve essere considerato il canone intero, senza deduzioni e senza adeguamento istat, applicando il 21% o il 19%, l’imposta determinata deve essere poi sottratta  dai canoni interi percepiti nell’anno, la differenza che ne deriva costituisce l’introito netto.<br />
Ovviamente, il maggiore introito netto determina la scelta applicativa, che com’è facile intuire, rende maggiormente appetibile la cedolare secca a coloro che possiedono redditi alti con aliquote irpef elevate.<br />
I termini di effettuazione dell’opzione sono diversificati per coloro che hanno contratti in scadenza o devono stipularne di nuovi, i quali  possono quindi effettuarla entro il 6 giugno in sede di registrazione; mentre per gli altri che hanno contratti già scaduti o risolti, o in corso, la scelta può essere effettuata all’interno della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012.<br />
Nel caso di applicazione della cedolare secca, il versamento dell’imposta sostitutiva avviene col modello Unico, e con il meccanismo degli acconti. I primi versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 giugno 2011 (34% della cedolare dovuta per il 2011) ed entro il 30 novembre (il 51% della cedolare dovuta per il 2011), per i contratti in corso; mentre per i contratti stipulati dopo il 31 maggio si verserà solo l’acconto a novembre in un&#8217;unica soluzione.<br />
Particolarmente inasprito il regime sanzionatorio per i mancati adempimenti sulle locazioni, infatti per la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi dei canoni di affitto si applica il 400% dell’imposta non versata, senza alcuna riduzione per la definizione concordata o acquiescenza. Chi omette di registrare il contratto o indica un canone inferiore a quello reale o stipula comodati fittizi subisce una punizione anche sul canone; se l’inquilino provvede personalmente a registrare quello vero, questo assume valore tra le parti con queste modifiche automatiche: la durata contrattuale di quattro anni  inizia a decorrere dalla registrazione, con diritto al rinnovo automatico per altri quattro anni; il canone viene rideterminato in misura pari al triplo delle rendita catastale, sempre a decorrere dalla registrazione , un importo che in media, è da un terzo ad un sesto dell’affitto di mercato. Inoltre i contratti non registrati sono nulli.<br />
Dott. Fabio Pazzaglia</p>
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		<title>COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI NON INFERIORI A TREMILA EURO</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il provvedimento n.184182 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiori ad euro tremila, introdotto dall’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n.122, indicando le modalità tecniche, le procedure ed i termini. Il nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il provvedimento n.184182 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all’obbligo di comunicazione telematica  delle operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiori  ad euro tremila, introdotto dall’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n.122, indicando le modalità tecniche, le procedure ed i termini.<br />
Il nuovo onere è previsto per tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, hanno superato la soglia dei tremila euro, al netto dell’imposta applicata. Detta soglia viene elevata a 3.600 euro, comprensiva di IVA, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.<br />
Non devono essere comunicate: le importazioni; le esportazioni; le cessioni di beni, e le prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede nei paesi “black list”; le operazioni che hanno costituito già oggetto  di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29/9/73, n.605; nonché le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione effettuate fino al 30 aprile 2011.<br />
Nella comunicazione devono essere indicati:<br />
•	l’anno di riferimento<br />
•	la partita iva, o il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente<br />
•	i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore<br />
•	l’importo dell’IVA<br />
•	la specifica che si tratta di operazione non imponibile o esente.<br />
Il termine di invio della comunicazione telematica è fissato al 30 aprile dell’anno successivo al quale le operazioni si riferiscono.<br />
Per l’anno 2010, il termine disposto è il 31 ottobre 2011 e gli importi delle operazioni da segnalare riguardano somme non inferiori ai 25.000 euro.<br />
La trasmissione deve avvenire tramite apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico entratel, ovvero internet (Fisconline); il contribuente ha facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.<br />
Si segnala la particolare importanza, per i commercianti al minuto, e coloro che utilizzano registratori di cassa o ricevute fiscali, di indicare nella fattura emessa per importi non inferiori ad euro tremila di imponibile, qualora richiesta, tutti i dati anagrafici del cliente anche se persona fisica e non soggetto iva, completi di codice fiscale, onde consentire la corretta redazione dell’elenco da inviare, ed evitare di conseguenza l’applicazione di sanzioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.<br />
Dott. Fabio Pazzaglia</p>
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		<title>COMPENSAZIONI E SANZIONI</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Emanata ieri la circolare n.13/E dell’Agenzia delle Entrate con la quale sono stati definitivamente indicate le linee guida per poter effettuare le compensazioni dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo e già scaduti. E’ stato chiarito che nei tributi erariali iscritti a ruolo, sono compresi: Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali ai tributi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emanata ieri la circolare n.13/E dell’Agenzia delle Entrate con la quale sono stati definitivamente indicate le linee guida per poter effettuare le compensazioni dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo e già scaduti.<br />
E’ stato chiarito che nei tributi erariali iscritti a ruolo, sono compresi: Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali ai tributi diretti, Ritenute, Imposta di registro e le altre imposte indirette, che impediscono la compensazione per importi superiori ai 1.500 Euro.<br />
I contribuenti, che intendono superare il divieto, possono estinguere i debiti scaduti  pagando direttamente le somme dovute all’agente della riscossione, o, in alternativa, possono usare i crediti disponibili, utilizzando il modello “F24 accise”, ed il codice tributo “Ruol” (risoluzione 18/E del 21/2/2011), per estinguere, compensandolo, il debito erariale contenuto nella cartella esattoriale scaduta.<br />
Nessun divieto vige per le compensazioni cosiddette “verticali”, imposta da imposta, com’è il caso del credito IVA infrannuale relativo alla liquidazione del mese di marzo 2011 che può essere tranquillamente utilizzato per diminuire il debito maturato nella successiva liquidazione mensile IVA del mese di aprile 2011.<br />
Tutti i contribuenti, soggetti IVA o persone fisiche, possono controllare l’esistenza di debiti iscritti a ruolo riscontrando le cartelle ad essi notificate, accedendo dal sito: www.equitalia.it,  o di altro Agente della riscossione, attraverso il proprio estratto conto (elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento  relativi al proprio codice fiscale/partita iva dal 2000), o comunque recandosi  presso gli sportelli degli agenti della riscossione.<br />
Tutti coloro che eludono il divieto di compensazione, rischiano di dover pagare, a titolo di sanzione, tanto quanto compensano. Questa è infatti l’interpretazione dell’Agenzia, secondo la quale la sanzione applicabile va dal 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati,  fino a concorrenza  dell’ammontare indebitamente compensato. Pertanto la sanzione è misurata sull’intero importo del debito ma trova un limite  nell’ammontare compensato;<br />
DEBITO ISCRITTO A RUOLO: 25.000,00<br />
COMPENSAZIONI IRREGOLARI :25.000,00<br />
SANZIONE RIFERITA AL DEBITO SCADUTO 50%: 12.500,00<br />
SANZIONE APPLICABILE: 12.500,00<br />
Da ultimo si ricorda che la preclusione alla compensazione vale per le cartelle per le quali è scaduto il termine di pagamento, anche se notificate prima del 1° gennaio 2011, a prescindere dalla data di notifica, mentre non opera, per le cartelle non ancora scadute e per quelle sospese o per le quali siano state concesse delle dilazioni di pagamento. Inoltre, nel limite dei 1.500,00 Euro devono essere conteggiati anche gli importi cosiddetti accessori, cioè: sanzioni, interessi di mora, spese di notifica e  spese relative ad altre procedure esecutive poste in essere dall’Agente della riscossione.</p>
<p>Dott. Fabio Pazzaglia</p>
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		<title>LEGGE DI STABILITA&#8217;</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Legge 13 dicembre 2010, n.220, reca una serie di novità in materia fiscale, di seguito brevemente illustrate. RAVVEDIMENTO OPEROSO Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011, e per atti emessi a decorrere dalla stessa data la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge  13 dicembre 2010, n.220, reca una serie di novità in materia fiscale, di seguito brevemente illustrate.<br />
RAVVEDIMENTO OPEROSO<br />
Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011, e per atti emessi a decorrere dalla stessa data  la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza in misura di:<br />
•	un decimo (un dodicesimo in precedenza) se il pagamento viene eseguito nei 30 giorni dalla sua commissione;<br />
•	ad un ottavo del minimo (un decimo in precedenza) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale la violazione è commessa;<br />
•	ad un decimo del minimo (un dodicesimo in precedenza)  per l’omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi  se presentata con un ritardo non superiore ai 90 giorni.<br />
PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI<br />
Entro il termine  previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore  e gli obbligati in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari al terzo ( in precedenza un quarto) della sanzione indicata, e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi  relative a ciascun tributo.<br />
IRROGAZIONE IMMEDIATA<br />
E’ ammessa definizione agevolata  con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo (in precedenza un quarto) dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi  relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.<br />
DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI  NELLE IMPOSTE SUI REDDITI E NELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.<br />
A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (in precedenza un quarto).<br />
DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI NELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE<br />
A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell’adesione si applicano nella misura di un terzo (in precedenza un quarto), del minimo previsto dalla legge.<br />
SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI OMESSA IMPUGNAZIONE<br />
Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione.<br />
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE<br />
Con riferimento ai ricorsi presentati dal 1 febbraio 2011, è stabilito che in caso di conciliazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% (in precedenza un terzo), delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima.<br />
LEASING IMMOBILIARE<br />
L’utilizzatore  dell’immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l’immobile, anche da costruire, o in corso di costruzione, acquisito dal locatore  per la conclusione del contratto.<br />
I contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari  e finanziari, ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali è prevista la forma scritta, sono assoggettati a registrazione in caso d’uso.<br />
Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura, e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca, nonché l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria.<br />
Alle cessioni effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel caso di esercizio, da parte dell’utilizzatore dell’opzione di acquisto dell’immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti  da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore, le imposte di registro ipotecarie e catastali, sono dovute in misura fissa.<br />
In deroga alle disposizioni della Legge 212/2000, per tutti i contratti di locazione finanziaria  di immobili in corso di esecuzione alla data del 1 gennaio 2011, le parti sono tenute a versare un’ imposta sostitutiva  delle imposte ipotecarie e catastali da corrispondere in un&#8217;unica soluzione  entro il 31 marzo 2011.<br />
ESENZIONE IVA FABBRICATI<br />
Sono esenti dall’imposta le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi, o dalle imprese  che vi hanno eseguito lavori di ristrutturazione, entro 5 anni (in precedenza 4 anni),dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di ristrutturazione, o anche successivamente nel caso in cui, entro tale termine i fabbricati siano stati locati  per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.<br />
DETRAZIONE DEL 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO<br />
La detrazione è stata prorogata e  si applica per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2011.</p>
<p>Dott. Fabio Pazzaglia</p>
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		<title>NULLA OSTA SCAMBI INTRAUE</title>
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		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 10:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nell’ambito delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 78/2010, è stato introdotto un regime autorizzatorio all’effettuazione degli scambi all’interno della UE (cessioni ed acquisti), attraverso il quale tutti i soggetti passivi che intendono porre in essere cessioni ed acquisti di beni in ambito comunitario devono manifestare il proprio intento espressamente nella dichiarazione di inizio attività, per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 78/2010, è stato introdotto un regime autorizzatorio all’effettuazione degli scambi all’interno della UE (cessioni ed acquisti), attraverso il quale tutti i soggetti passivi che intendono porre in essere cessioni ed acquisti di beni in ambito comunitario devono manifestare il proprio intento espressamente nella dichiarazione di inizio attività, per i soggetti di nuova costituzione, e, con la presentazione di apposita istanza, per i soggetti già in essere.<br />
All’Amministrazione è attribuito il potere di negare l’autorizzazione ad effettuare tali operazioni, attraverso il sistema del “silenzio assenso”, infatti, decorsi i 30 giorni dalla richiesta, senza che l’Amministrazione esprima alcun diniego, il contribuente viene inserito nell’archivio informatico  dei soggetti autorizzati agli scambi in ambito UE, (VIES). Nei 30 giorni dalla richiesta non si possono effettuare operazioni intracomunitarie.<br />
Sono automaticamente inseriti all’interno degli archivi VIES, tutti i soggetti d’imposta che nei periodi 2009 e 2010 hanno presentato i modelli Intrastat, riportando poi all’interno della dichiarazione IVA degli anni di riferimento tutti i dati inerenti agli scambi intraUE.<br />
Inoltre è prevista la possibilità per tutti i soggetti inseriti nell’archivio VIES, di richiedere la propria cancellazione attraverso la presentazione di apposita istanza.<br />
SI INVITANO TUTTI I CLIENTI CHE NON ABBIANO EFFETTUATO NEL 2009 E 2010 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE, E CHE VOGLIANO PROVVEDERVI IN FUTURO, A COMUNICARLO IMMEDIATAMENTE ALLO STUDIO, ONDE CONSENTIRE L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA RICHIESTA, ED EVITARE L’APPLICAZIONE DI PESANTI SANZIONI DA PARTE DELL’A.F. </p>
<p>Dott. Fabio Pazzaglia</p>
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