Alcune delle novità in materia fiscale contenute all’interno dell’ultimo decreto n. 79 del 31 maggio 2010, sono di assoluto interesse per la gran parte dei contribuenti, siano essi persone fisiche che soggetti giuridici.
Ovviamente trattandosi di Decreto Legge, ricordo che lo stesso potrà essere modificato durante l’iter camerale di approvazione nei 60 giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto solo con la conversione in Legge potremo conoscerne la versione definitiva, alla quale seguiranno approfondimenti specifici.
Di seguito brevi cenni sulle questioni maggiormente rilevanti.
REDDITOMETRO
Cambiata la tipologia di accertamento sintetico attraverso l’utilizzo del redditometro, l’ufficio potrà determinare sinteticamente il reddito sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta salva la prova, data dal contribuente, che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. In sostanza l’accertamento si baserà sulla “capacità di spesa” sostenuta nel periodo d’imposta, qualora la stessa sia superiore di almeno un quinto rispetto al reddito dichiarato.
PROGRAMMAZIONE CONTROLLI FISCALI
Le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla loro costituzione e quelle che risultano “sistematicamente” in perdita per più di un periodo d’imposta saranno specificatamente selezionate ai fini dei controlli da parte delle Entrate della G.D.F. e dell’INPS.
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Dal 31 maggio 2010 l’uso del contante, di libretti di deposito bancari o postali, e titoli al portatore dovranno essere inferiori a 5.000,00 Euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.
Il divieto interessa tutti i cittadini a prescindere dal ruolo e dall’attività svolta, tuttavia il trasferimento può essere effettuato per il tramite di banche , istituti di moneta elettronica e Poste Italiane, ma non degli altri intermediari.
OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI
Il ministero dell’Economia, dovrà emanare una nuova lista di paesi “non collaborativi” ove hanno la sede entità giuridiche comunque denominate di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità (imprese, persone fisiche che hanno rapporti con società fiduciarie, trust).
Tutti i soggetti che hanno specifici obblighi inerenti l’antiriciclaggio, dovranno astenersi per il futuro da rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei citati stati. L’obbligo di astensione, o di sospensione per i rapporti in essere, riguarderà oltre agli intermediari finanziari, i commercialisti, i notai, gli avvocati, i revisori contabili, le società di revisione, ed i consulenti del lavoro.
FATTURA TELEMATICA
Imposto un nuovo obbligo di comunicazione telematica per tutte le operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 Euro. Tali comunicazioni dovranno essere dettagliate per ogni singola operazione. Per l’attuazione è atteso un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che fisserà modalità e termini.
COMPENSAZIONI
Divieto di compensazione dei crediti d’imposta in presenza di ruoli per debiti erariali, superiori ad € 1500,00 scaduti e non pagati a partire dal 1 gennaio 2011. La preclusione avrà come limite massimo l’importo delle somme contenute nella cartella di pagamento. (Es. contribuente con credito IVA di € 5.000, ed un ruolo scaduto e non pagato di € 2.000, potrà compensare solo € 3.000).
Il divieto di compensazione vige anche su ruoli inerenti ad imposte in contenzioso.
In caso di violazione del divieto è prevista una sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.
IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELL’ACCERTAMENTO
Dal 1 luglio 2011 per i periodi d’imposta in corso al 31/12/2007 e successivi, gli atti di accertamento emanati dall’Agenzia delle Entrate per imposte dirette ed IVA con relative sanzioni, conterranno l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni degli importi richiesti a titolo provvisorio definitivo. Ciò significherà che le somme accertate dovranno essere pagate entro il termine di presentazione del ricorso, anche se si intenderà adire la procedura di contenzioso, ed in tal caso nella misura del 50%; mentre se il contribuente non impugnerà l’accertamento sarà tenuto a versare l’intero importo accertato.
In sostanza, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti per procedere all’esecuzione forzata, quindi è completamente eliminata la fase relativa all’iscrizione a ruolo.
SOSPENSIONE GIUDIZIALE LIMITATA
La richiesta di sospensione dei pagamenti pretesi dal fisco può essere esperita dal contribuente con apposita istanza presentata alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale può disporla, con le nuove disposizioni, solo per un periodo massimo di 150 giorni trascorsi i quali, la procedura esecutiva riacquista efficacia. Tale limitazione ha il precipuo intento di velocizzare la riscossione.
AUMENTO DI PENA PER LA SOTTRAZIONE DI SOMME AL FISCO
Inasprite le pene per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: la reclusione da uno a sei anni se le somme sono superiori a € 200.000,00, mentre fino a € 50.000,00 la violazione non costituisce reato.
ESECUZIONE FORZATA CON TEMPI RIDOTTI
Dal 31 maggio 2010, gli enti di previdenza, non possono più chiedere al concessionario della riscossione la sospensione della cartella su cui sono stati iscritti i debiti contributivi riferiti a situazioni per le quali siano in essere procedimenti amministrativi; viene abrogato il potere di autotutela con il quale l’Istituto stesso poteva concedere la sospensione della riscossione.
Dott. Fabio Pazzaglia