June 20, 2010
D.L.78/2010

Alcune delle novità in materia fiscale contenute all’interno dell’ultimo decreto n. 79 del 31 maggio 2010, sono di assoluto interesse per la gran parte dei contribuenti, siano essi persone fisiche che soggetti giuridici.
Ovviamente trattandosi di Decreto Legge, ricordo che lo stesso potrà essere modificato durante l’iter camerale di approvazione nei 60 giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto solo con la conversione in Legge potremo conoscerne la versione definitiva, alla quale seguiranno approfondimenti specifici.
Di seguito brevi cenni sulle questioni maggiormente rilevanti.
REDDITOMETRO
Cambiata la tipologia di accertamento sintetico attraverso l’utilizzo del redditometro, l’ufficio potrà determinare sinteticamente il reddito sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta salva la prova, data dal contribuente, che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. In sostanza l’accertamento si baserà sulla “capacità di spesa” sostenuta nel periodo d’imposta, qualora la stessa sia superiore di almeno un quinto rispetto al reddito dichiarato.
PROGRAMMAZIONE CONTROLLI FISCALI
Le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla loro costituzione e quelle che risultano “sistematicamente” in perdita per più di un periodo d’imposta saranno specificatamente selezionate ai fini dei controlli da parte delle Entrate della G.D.F. e dell’INPS.
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Dal 31 maggio 2010 l’uso del contante, di libretti di deposito bancari o postali, e titoli al portatore dovranno essere inferiori a 5.000,00 Euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.
Il divieto interessa tutti i cittadini a prescindere dal ruolo e dall’attività svolta, tuttavia il trasferimento può essere effettuato per il tramite di banche , istituti di moneta elettronica e Poste Italiane, ma non degli altri intermediari.
OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI
Il ministero dell’Economia, dovrà emanare una nuova lista di paesi “non collaborativi” ove hanno la sede entità giuridiche comunque denominate di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità (imprese, persone fisiche che hanno rapporti con società fiduciarie, trust).
Tutti i soggetti che hanno specifici obblighi inerenti l’antiriciclaggio, dovranno astenersi per il futuro da rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei citati stati. L’obbligo di astensione, o di sospensione per i rapporti in essere, riguarderà oltre agli intermediari finanziari, i commercialisti, i notai, gli avvocati, i revisori contabili, le società di revisione, ed i consulenti del lavoro.
FATTURA TELEMATICA
Imposto un nuovo obbligo di comunicazione telematica per tutte le operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 Euro. Tali comunicazioni dovranno essere dettagliate per ogni singola operazione. Per l’attuazione è atteso un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che fisserà modalità e termini.
COMPENSAZIONI
Divieto di compensazione dei crediti d’imposta in presenza di ruoli per debiti erariali, superiori ad € 1500,00 scaduti e non pagati a partire dal 1 gennaio 2011. La preclusione avrà come limite massimo l’importo delle somme contenute nella cartella di pagamento. (Es. contribuente con credito IVA di € 5.000, ed un ruolo scaduto e non pagato di € 2.000, potrà compensare solo € 3.000).
Il divieto di compensazione vige anche su ruoli inerenti ad imposte in contenzioso.
In caso di violazione del divieto è prevista una sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.
IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELL’ACCERTAMENTO
Dal 1 luglio 2011 per i periodi d’imposta in corso al 31/12/2007 e successivi, gli atti di accertamento emanati dall’Agenzia delle Entrate per imposte dirette ed IVA con relative sanzioni, conterranno l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni degli importi richiesti a titolo provvisorio definitivo. Ciò significherà che le somme accertate dovranno essere pagate entro il termine di presentazione del ricorso, anche se si intenderà adire la procedura di contenzioso, ed in tal caso nella misura del 50%; mentre se il contribuente non impugnerà l’accertamento sarà tenuto a versare l’intero importo accertato.
In sostanza, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti per procedere all’esecuzione forzata, quindi è completamente eliminata la fase relativa all’iscrizione a ruolo.
SOSPENSIONE GIUDIZIALE LIMITATA
La richiesta di sospensione dei pagamenti pretesi dal fisco può essere esperita dal contribuente con apposita istanza presentata alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale può disporla, con le nuove disposizioni, solo per un periodo massimo di 150 giorni trascorsi i quali, la procedura esecutiva riacquista efficacia. Tale limitazione ha il precipuo intento di velocizzare la riscossione.
AUMENTO DI PENA PER LA SOTTRAZIONE DI SOMME AL FISCO
Inasprite le pene per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: la reclusione da uno a sei anni se le somme sono superiori a € 200.000,00, mentre fino a € 50.000,00 la violazione non costituisce reato.
ESECUZIONE FORZATA CON TEMPI RIDOTTI
Dal 31 maggio 2010, gli enti di previdenza, non possono più chiedere al concessionario della riscossione la sospensione della cartella su cui sono stati iscritti i debiti contributivi riferiti a situazioni per le quali siano in essere procedimenti amministrativi; viene abrogato il potere di autotutela con il quale l’Istituto stesso poteva concedere la sospensione della riscossione.
Dott. Fabio Pazzaglia


April 19, 2010
NUOVE COMUNICAZIONI PER I PAESI BLACK LIST

Il decreto del Ministero dell’Economia del 30 marzo 2010, relativo alle disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali Iva internazionali e nazionali, pubblicato in G.U. n. 88 del 16 aprile, ha introdotto per tutti i soggetti passivi Iva che effettuano cessioni o acquisti di beni ovvero prestazioni di servizi rese e ricevute, nei confronti dei paesi contenuti all’interno delle liste del 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 (c.d. Paesi Black List), tra cui si ricordano specificatamente: San Marino ed il Principato di Monaco, l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate degli scambi effettuati.
L’apposito modello previsto deve essere presentato con periodicità trimestrale (operazioni effettuate nel trimestre precedente inferiori a € 50.000), ovvero mensile per importi, maggiori.
Il superamento di detta soglia nel corso di un trimestre obbliga alla presentazione dei successivi modelli mensilmente; inoltre i soggetti “trimestrali possono, a loro discrezione, effettuare la presentazione del modello con cadenza mensile.
Il modello di comunicazione deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
L’obbligo decorre col mese di luglio 2010, e pertanto il primo invio si effettuerà entro il 31 agosto 2010.
Dott. Fabio Pazzaglia


April 6, 2010
NUOVE REGOLE FISCALI DEL DECRETO INCENTIVI

Come anticipato nella precedente circolare, il decreto “Incentivi” ha previsto delle sostanziali novità, in alcuni settori fiscali, finalizzate alla repressione ed al contrasto delle frodi internazionali.

I contribuenti IVA, che siano imprese, società e liberi professionisti, sono obbligati a trasmettere telematicamente alle Entrate l’elenco delle cessioni e acquisti effettuati con clienti e fornitori domiciliati in territori a fiscalità privilegiata.
La lista dei paesi, per i quali scatta tale obbligo è doppia, in quanto all’elenco previsto dalla normativa sulle società controllate estere, CFC, (D.M.21/11/2001), si aggiunge quello delle residenze fittizie delle persone fisiche (D.M. 4/5/1999). Il primo elenco indica gli stati per i quali scatta l’inversione dell’onere della prova circa l’effettivo trasferimento di residenza all’estero da parte delle persone fisiche, mentre il secondo contiene l’elenco dei paradisi fiscali rilevanti per le norma sulle società controllate estere per le quali, salvo interpello preventivo, il socio italiano è tenuto a dichiarare il reddito anche se non percepito.
Si ricorda che l’attuale sistema normativo in materia di fiscalità internazionale prevede che:
1) sia limitata l’applicazione di norme di favore in materia di dividendi, interessi e plusvalenze, ai rapporti con entità residenti in Paesi che concedono lo scambio d’informazioni;
2) siano penalizzati i rapporti con entità residenti in paesi Black List con alcuni sistemi , quali:inversione dell’onere della prova riguardo la residenza fiscale delle persone fisiche; rigorosi limiti alla deducibilità dei costi; applicazione del regime di tassazione per trasparenza per i redditi prodotti dalle società controllate e collegate ivi localizzate; tassazione integrale degli utili provenienti dai paradisi fiscali; etc..
3) che la società svolga un’effettiva attività industriale e commerciale, come attività principale, nel mercato del territorio di insediamento;
4) che il reddito delle società Black List sia prodotto per almeno il 75% in Paesi non Black List.:
5) che l’insediamento all’estero non rappresenti una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Sempre più strette le maglie adottate dall’Agenzia delle Entrate, per il recupero nella illegittima fruizione dei crediti in compensazione da parte di alcuni contribuenti, infatti il comma 6 dell’articolo 1 del D.L. 401, ha previsto un meccanismo di trasmissione alle amministrazioni ed agli Enti tenuti al recupero delle somme indebitamente fruite, dei dati relativi ai falsi crediti usati in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazioni dei redditi, nonché in diminuzione dei versamenti effettuati col mod. F24; il meccanismo sanzionatori che opera in tal senso prevede sanzioni che vanno dal 100 al 200% del credito indebitamente utilizzato e di solito inesistente.

La fidejussione bancaria o assicurativa, prevista per la dilazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale quando l’ammontare complessivo delle rate dovute successive alla prima, non supera € 50.000,00, è stato eliminato dall’art. 3 del D.L. 401, ovviamente rimane dovuta la garanzia per importi superiori.

E’ cambiata anche la procedura di notifica, nell’ambito del contenzioso tributario, delle sentenze per il decorso del termine breve, che ora è possibile anche senza l’ausilio dell’Ufficiale Giudiziario. In tal modo alla segreteria della Commissione Tributaria potrà essere depositata la copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta , con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento.

Da ultimo, è stata introdotta la procedura attraverso la quale è possibile effettuare le notifiche di cartelle esattoriali, o altri atti tributari ai contribuenti residenti all’estero. La notificazione è validamente effettuata con la spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevata dai registri dell’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero), o presso la sede legale estera risultante dal registro delle imprese.

Dott. Fabio Pazzaglia


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