February 3, 2012
RESPONSABILITA’ PENALE DI CONTRIBUENTI E PROFESSIONISTI

Numerose sono state le modifiche introdotte dal Decreto Monti che hanno compresso le posizioni giuridiche dei contribuenti nel già difficile rapporto col fisco, e con buona pace dello Statuto del Contribuente, introducendo strumenti più invasivi di controllo e transigendo sulla lesione dei diritti degli stessi.
Particolare rilievo assumono le modifiche apportate al D.Lgs. 74/2000 a tenore delle quali è sufficiente un’imposta evasa di 30 mila euro per far scattare i reati di dichiarazione fraudolenta o di omessa dichiarazione, e di 50 mila per dichiarazione infedele.
Previsto il carcere per chi mente al fisco a fronte dell’art.11 del D.L. 201/11, che punta la propria strategia di contrasto al nero, sull’incentivazione della collaborazione con gli Uffici nella fase antecedente all’accertamento (a seguito dell’invio di questionari e richieste di informazioni) e sull’esame dei dati di natura finanziaria, infatti: “Chiunque a seguito delle richieste effettuate, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero commette reato”, pertanto l’unico modo di evitare il carcere per tutti coloro alle prese con questionari o richieste di informazioni dell’Amministrazione Finanziaria (contribuenti, professionisti, ed intermediari finanziari) sarà, dunque, la delazione fiscale o l’autodenuncia.
La condotta di chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso in materia di documentazione amministrativa è stata equiparata al reato di falso materiale ed ideologico, punibile, ai sensi degli artt. 482 e 483 del codice penale, con la reclusione fino a tre anni. Tale situazione risulta potenzialmente ascrivibile non solo ai contribuenti, ma anche a professionisti ed a intermediari finanziari che si rendano colpevoli delle condotte incriminate, magari nell’ambito di un controllo su una persona dei cui dati siano in possesso.
Tutti i professionisti, dunque, per non rischiare di incorrere in sanzioni penali, dovranno rispettare e far rispettare le regole con intransigenza, senza concedere licenze o “sorvolare” davanti a richieste dei propri clienti, da considerarsi ormai illegali; Tutto ciò in virtù dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione secondo il quale il professionista è solidalmente responsabile con il proprio cliente per le violazioni e gli errori commessi nella compilazione delle dichiarazioni fiscali, a prescindere dalla circostanza che il predetto risparmio abbia avvantaggiato esclusivamente il cliente, e dalla presenza o meno di dichiarazioni di manleva conseguenti all’”autorizzazione all’errore”.
Ai fini penali, restano escluse tutte quelle condotte che pur integrando gli elementi oggettivi richiesti dall’art.11, non integrano nessuna delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 74/2000 in quanto prive del necessario connotato di pericolosità sociale; si tratta dei reati di dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, nonché delle ulteriori fattispecie di reato che, pur non associate alla fase dichiarativa, rappresentano figure criminali considerate di particolare pericolosità, come l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l’occultamento, la distruzione di documenti contabili, etc.

Dott. Fabio Pazzaglia


January 14, 2012
ACCERTAMENTI SU DATI FINANZIARI

Sostanziale blindatura è stata apportata dal decreto Monti, all’utilizzo, in sede di accertamento, dei dati di natura finanziaria, ai fini della rettifica in materia di imposte sui redditi ed iva.
Sono stati fissati, infatti, maggiori obblighi, in capo agli intermediari finanziari che dovranno trasmettere dal primo gennaio 2012, periodicamente all’anagrafe tributaria, le movimentazioni che hanno interessato i rapporti con Banche, Poste Italiane, imprese di investimento, nonché ogni altro operatore finanziario, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
I dati in questione serviranno per l’elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, in relazione all’abbassamento dei limiti soglia dell’utilizzo del denaro contante a mille euro, e nei confronti dei soggetti non congrui e non coerenti rispetto agli studi di settore.
Anche ai fini del redditometro i dati di natura finanziaria saranno di fondamentale ausilio per le rettifiche in questione, in quanto diverrà evidente, per l’Amministrazione Finanziaria verificare la eventuale profonda discordanza tra le disponibilità finanziarie effettive fruite dal soggetto nel periodo d’imposta e risultanti dalle “entrate nel conto corrente” rispetto a quelle dichiarate; e non solo, infatti anche le spese “prelevamenti, assegni, utilizzi di carte di credito o bancomat” dovranno avere una corrispondenza logica con il reddito dichiarato (si veda la precedente circolare sul nuovo redditometro pubblicata sul sito www.studiopazzaglia.it).
I dati finanziari saranno conservati sino alla decadenza dei termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’iva, tenendo conto del raddoppio degli stessi in caso di violazioni di natura penale.
Si ritiene che le comunicazioni in questione, sebbene operanti dal primo gennaio 2012 possano riguardare anche i periodi d’imposta ancora aperti ai fini dell’accertamento (2007,2008,2009,2010,2011), con evidente buona pace del divieto di retroattività delle norme tributarie previste dallo “Statuto del Contribuente”.
Da ultimo, appare necessario sottolineare due aspetti estremamente delicati del nuovo meccanismo accertativo, in primo luogo la previsione contenuta nell’art.32, comma 1, n.2 del D.P.R. 600/73, rispetto alla possibilità, da parte dell’A.F., di utilizzare il principio dell’inversione dell’onere della prova in relazione ai prelevamenti che non trovano giustificazione (bancomat ed assegni a sé medesimo) per i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, a fronte del quale detti prelevamenti vengono considerati somme ritirate per l’effettuazione di pagamenti “a nero” che a loro volta faranno scaturire introiti “a nero”; ed in secondo luogo, nell’accertamento ex art.38 D.P.R. 600/73, cosiddetto accertamento sintetico o redditometro, ove l’utilizzo da parte dell’A.F., di presunzioni di maggior reddito basato sulla capacità di spesa trovano oggi, con la disponibilità dei dati finanziari, ulteriore elemento di supporto difficilmente opponibile per il suddetto meccanismo di inversione dell’onere della prova che in maniera molto semplice si sostanzia nel:” IO PRESUMO E TU PROVAMI IL CONTRARIO”.

Dott. Fabio Pazzaglia


January 10, 2012
NUOVE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO

Il Decreto Monti “salva Italia”, ha disposto ulteriori limitazioni alle transazioni in contanti ed assegni.
L’art.12 del D.L. 201/2011, ha ridotto la soglia della limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore al di sotto dei mille Euro; tale soglia può essere modificata e rivista mediante decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Ulteriori restrizioni sono state previste per la emissione di assegni bancari e postali liberi (privi della clausola di non trasferibilità), nonché per il rilascio di assegni circolari, vaglia postali o cambiari emessi senza clausola di intrasferibilità al di sotto dei mille Euro.
I libretti bancari o postali di risparmio emessi al portatore non potranno avere saldi pari o superiori a mille Euro, e dovranno essere estinti o ricondotti entro detta soglia entro il 31 marzo 2012, inoltre anche per le Pubbliche Amministrazioni, nell’ottica di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi amministrativi e finanziari derivanti dalla gestione del denaro contante, è stato previsto il divieto dell’utilizzo di contante per il pagamento di tutta una serie di spese, qualora le stesse superino i mille Euro.
Di particolare importanza appare sottolineare il divieto vigente per le cosiddette “operazioni frazionate”, che secondo il Ministero delle Finanze e dell’Economia, si realizzano rispetto al valore complessivo della transazione indipendentemente dai mezzi utilizzati per il pagamento (es. pag.to di prestazione di un servizio effettuata mediante carta di credito per € 600 e denaro contante per € 500, è comunque un’operazione vietata perché extra soglia). Viceversa, e pienamente legittimo, il caso in cui i pagamenti avvengano in momenti diversi in conseguenza di un preventivo accordo tra le parti di natura contrattuale, (es. pagamento di una fattura di € 1500 dilazionata in tre rate di € 500 ciascuna), ovviamente il frazionamento non deve essere “artificioso”, nel senso che la rateizzazione inferiore alla soglia sia prevista da prassi commerciale ovvero conseguenza della libertà contrattuale.
Infine si richiama l’attenzione di tutti coloro i quali si servono di professionisti del settore contabile o di centri elaborazione dati per la redazione materiale della propria contabilità, sulla grande rischiosità di alcune classiche operazioni contabili (pagamenti fatture, finanziamenti tra soci e società, trasferimenti infragruppo tra società, distribuzione di utili a soci, pagamenti in contanti derivanti da contratti, etc) le quali se poste in essere per importi pari o superiori a mille Euro, determinano l’obbligatorietà da parte del professionista o responsabile del CED, della effettuazione di apposita segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), entro i 30 giorni successivi al momento in cui prende atto di tali irregolarità, con conseguenze sanzionatorie estremamente pesanti, dall’1-5% fino al 40% dell’importo della transazione con un minimo di € 3.000.
Benchè il Decreto abbia efficacia dal 6 dicembre, è stato contemplato un periodo transitorio nel quale , le irregolarità non vengono sanzionate; tale periodo cesserà il 31 gennaio 2012.

Dott. Fabio Pazzaglia


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